Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni,
a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n.191
Art.
1 Finalità
1. Allo scopo di
razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione
attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, così come
previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo
le modalità organizzative disciplinate nel presente decreto.
2. Le singole amministrazioni
adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative coerenti con
le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Restano salve le
competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, previste dall'art. 4, comma 4 della legge n. 191 del 1998.
Art.
2 Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto s’intende:
a)
per "lavoro a distanza" l’attività di telelavoro svolta in conformità
alle disposizioni del presente decreto;
b)
per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di
una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato
al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente
possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la
prestazione stessa inerisce;
c)
per "sede di lavoro" quella dell’ufficio al quale il dipendente è
assegnato.
Art.
3 Progetti di telelavoro
1. Nell’ambito degli
obiettivi fissati annualmente, l’organo di governo di ciascuna amministrazione,
sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o
equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme
di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di
telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di
supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva,
le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il
coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e
di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell’ambito del progetto
di cui al comma precedente, le amministrazioni definiscono le modalità per
razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi e procedure
informatiche, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro,
l’economicità e la qualità del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la
tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare
competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle
mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto è approvato dal
dirigente o dal responsabile dell’ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il responsabile dei sistemi
informativi, ove presente. Quando siano interessate più strutture, il progetto
è approvato dal responsabile dell’ufficio dirigenziale generale od equiparato.
6. Il progetto può prevedere
che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria
attività in telelavoro.
7. Le amministrazioni
pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di
collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di
cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche
con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformità, garanzia e
trasparenza.
9. Restano ferme le
competenze affidate all’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni.
Art.
4 Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria
1. L’amministrazione assegna
il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione
collettiva, che, fra l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e
personali del telelavoro.
2. La prestazione di
telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia
ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia
preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e
sicurezza delle utenze domestiche.
3. Il dipendente addetto al
telelavoro può richiedere per iscritto all’amministrazione di appartenenza di
essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso
un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all’articolo 3.
Art.
5 Postazione di telelavoro
1. La postazione di
telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature
e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di
telelavoro.
2. La postazione di
telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed
a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì la
manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i
relativi costi.
3. I collegamenti telematici
necessari per l’effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere
attivati a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale
gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione.
4. Sulla base di una specifica
analisi dei rischi, l’amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza
delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema
informativo.
5. La postazione di
telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al
rapporto di lavoro.
6. Nell’ambito del progetto
di cui all’articolo 3, le amministrazioni definiscono le modalità per
assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il
dipendente opera.
Art.
6 Regole tecniche
1. L’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione fissa le eventuali regole tecniche
per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, alle tecnologie per l’identificazione, alle esigenze di
adeguamento all’evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela della
sicurezza dei dati.
Art.
7 Verifica dell’adempimento della prestazione
1. Il progetto di cui
all’articolo 3 determina i criteri, orientati ai risultati, per
l’individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da
svolgere mediante ricorso al telelavoro.
2. La verifica
dell’adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla stregua dei
predetti parametri.
Art.
8 Trattamento economico e normativo
1. La contrattazione
collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle
specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del
rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello
dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata
tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
2. La contrattazione
collettiva definisce le modalità per l’accesso al domicilio del dipendente
addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute,
sicurezza e manutenzione.
Art.
9 Norma finale
1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, applicano le norme legislative, regolamentari e
contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l’introduzione,
l’organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal
presente decreto.
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