Regione Lazio. LSU/LPU, tavolo Ministero-Regione. Le proposte USB

In allegato le proposte USB per la stabilizzazione

Roma -

Si è tenuto venerdì 27 settembre il tavolo convocato dal Ministero del Lavoro con la Regione Lazio, in coerenza con l'impegno preso dal Sottosegretario Dell'Aringa nei confronti della delegazione USB ricevuta a seguito del presidio del 19 settembre. Alla riunione ha partecipato il Presidente Zingaretti e l'Ass.re al Lavoro Valente.

Dalla Regione la riunione è valutata positivamente e dal Ministero è stata confermata la volontà  di avviare un confronto con il Ministero Economia e Finanze e il  Dipartimento della Funzione Pubblica per le soluzioni necessarie a sanare la specificità della Regione Lazio.

L'attuale situazione, tuttavia, non garantisce certezze per porre fine a decenni di precariato, ragione per cui non abbassiamo la guardia e continuiamo a lottare per la stabilizzazione della categoria.

 

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Proposta di stabilizzazione del bacino LSU/LPU
Richieste  USB  al Ministero del Lavoro  

1.    Le assunzioni di personale lsu/lpu devono potersi effettuare in deroga alle normative vigenti in materia di patto di stabilità e  dei vincoli assunzionali e finanziari di cui al comma  6 dell’art 4,   nella misura del costo necessario all’assunzione con possibilità di assunzioni anche in soprannumero, come previsto dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 14 del 17/10/2007,  da applicare in ogni caso a tutti gli enti territoriali e amministrazioni pubbliche.

2.    Portabilità dell’assegno ASU: Agli enti pubblici che assumono  a tempo indeterminato devono essere trasferite tutte le risorse attualmente erogate dal Ministero del Lavoro, quale assegno ASU, per l’intera vita lavorativa del soggetto stabilizzato. Nel caso di contratto part time, le risorse dell’ente utilizzatore e delle regioni destinate alla stabilizzazione ovvero a compensi per il maggiore utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, saranno dedicate all’incremento dell’orario di lavoro fino al raggiungimento del tempo pieno.

3.    Anzianità di servizio : Gli anni svolti in attività di lavoro socialmente utili e di pubblica utilità sono riconosciuti validi ai fini dell’anzianità di servizio e utili per l’inquadramento nella categoria.

4.     Prepensionamenti e riconoscimento contributi:
A) Riapertura in termini delle disposizioni di cui all’art 50 della legge 289/2002.
B) Ai lavoratori lsu/lpu assunti negli enti pubblici, o assunti da ditte che gestiscono servizi  pubblici affidati in appalto, il contributo figurativo è riconosciuto d’ufficio valido ai fini del calcolo e  della misura pensione per l’intero periodo svolto in regime lsu/lpu in rapporto all’orario prestato e al contratto di riferimento applicato ai dipendenti nell’ente  utilizzatore, senza oneri per i lavoratori di ricongiungimento e senza penalizzazioni in caso di totalizzazione. 
 

5.    Elenchi comunali e regionali LSU. Come previsto dal decreto n. 78 art. 17 comma 12 le Pubbliche Amministrazioni  possono assumere il personale appartenente alle qualifiche di cui all'art. 16 della l. n. 56/87, e successive m., vale a dire il personale per il quale non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, in possesso del requisito di anzianita' di servizio pari a 3 anni maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione.  Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita',  ove non gia' svolta all'atto dell’inserimento nei progetti lsu/lpu.

5    Bis. In deroga al precedente articolo gli enti possono assumere lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, assegnati nei progetti per i quali era espressamente richiesto il possesso del titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale o la laurea, per l’inquadramento in qualifica professionale C e D, in possesso del requisito di anzianita' di servizio pari a 3 anni maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione.

6    . Gli enti utilizzatori e/o l’ente  Regionale, predisposto l’elenco, ne prevedono  l'impiego negli uffici e nei servizi comunali e regionali , ovvero nei  settori e  negli enti sottoposti a controllo e vigilanza regionale. Le predette graduatorie hanno efficacia fino a totale svuotamento del bacino. A tal fine:

a)     La regione e i comuni,  prima di autorizzare nuove assunzioni presso l’ente e nelle società pubbliche  controllate e  gli enti strumentali  beneficiari di risorse regionali sono tenuti ad attingere dalla liste di cui al punto a) prima di fare nuove assunzioni di personale per profilo e qualifica reperibili nella lista dei lavoratori socialmente utili  e fino ad esaurimento della stessa.

b)    A tale scopo, per la copertura del costo delle assunzioni, i comuni e la regione  chiedono al  Ministero del Lavoro il trasferimento delle risorse annue destinate al pagamento degli assegni di utilizzo, per l’intera durata del contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di mobilità volontaria verso altri enti pubblici le risorse statali seguono il personale.

c)     Il personale stabilizzato presso i comuni può essere assegnato agli uffici per il  funzionamento dell’accertamento sintetico del reddito ( lotta all’evasione) e una quota parte del 5% della somma recuperata, sarà destinata ad aumentare l’orario di lavoro part-time fino al raggiungimento del tempo pieno e/o alle progressioni di carriera.

d)    Le regioni assumono  personale lsu già formato (anche da associazioni di volontariato legalmente costituite) o in possesso dei necessari requisiti,   per compiti specifici di protezione civile, per la prevenzione e rilevazione della vulnerabilità degli edifici pubblici nelle aree del centro sud,  per i monitoraggi continui degli edifici e delle zone a rischio sismico,  vulcanico e  idrogeologico e bonifica ambientale di siti industriali dismessi.