Le OSSERVAZIONI di USB al DECRETO MOBILITA'

In allegato le osservazioni inviate alla Funzione Pubblica

Nazionale -

In premessa al documento relativo allo schema di Decreto riguardante la mobilità del personale delle province e della CRI, USB PI intende presentare formale protesta per la conduzione del tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali del 14 luglio 2014 da parte del sottosegretario Rughetti, il quale ha limitato la propria presenza agli interventi di CGIL CISL e CISL, con tanto di replica e controreplica normalmente riservate al termine di tutti gli interventi di tutte le organizzazioni Sindacali. Una modalità del tutto inusuale, non giustificata dagli impegni del Sottosegretario, che denota una palese discriminazione nei confronti delle altre Organizzazioni Sindacali.


USB, nel ribadire la propria contrarietà di fondo all’operazione di chiusura delle Province, evidenzia come il decreto presentatoci rappresenti un sistema basato sostanzialmente sul mero principio della domanda e dell’offerta con innumerevoli punti di caduta dovuti presumibilmente al fatto che il legislatore non ha evidentemente bene presente lo stato di attuazione reale della legge 56/2014. Sono pochissime ad oggi le regioni che hanno già riallocato le funzioni non fondamentali e nulla fa prevedere che le altre si adeguino in tempi brevi, pertanto il lavoratore che entra in questo sistema rischia di rimanere appeso in attesa di una ricollocazione, con il rischio che nel 2017 si attuino le procedure di mobilità previste dalla legge 165/2001.  Appare inoltre evidente come il principio su cui si basava la legge Delrio, "il lavoratore segue la funzione", ormai sia stato sostanzialmente abbandonato proprio in virtù del principio “domanda e offerta”. In conseguenza di ciò, siamo di fronte al rischio concreto che si disperdano delle professionalità che si sono formate nel tempo e che rappresentano un patrimonio pubblico.


Nel merito.


POLIZIA PROVINCIALE

La prima conseguenza del sopra citato abbandono del binomio “lavoratore/funzione” è relativo alle funzioni ambientali della polizia provinciale. In tal senso va specificato nell'art.1 comma 1 nel punto in cui si dice " tenuto conto delle funzioni fondamentali di competenza degli enti di area vasta" se le regioni possono attribuire o meno la competenza della tutela ambientale ad una parte del personale di polizia provinciale.
In ogni caso appare evidente come lo smantellamento della Polizia Provinciale, assieme a quello del Corpo forestale dello Stato, crei un vuoto preoccupante nel controllo e nella tutela dell'Ambiente aprendo pericolosamente la strada alle Eco-Mafie.


OBBLIGO DI ASSUNZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI

Sarebbe utile inserire il riferimento all’articolo 2, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ove è specificato in modo molto chiaro che le amministrazioni destinatarie dei processi di mobilità di personale dovuto alla spending review sono “tenute” ad assumerlo, fermi restando criteri di selezione.
I tal modo si rende cogente l'obbligo delle amministrazioni ad assumere le persone in mobilità e a fugare a qualsiasi dubbio circa il solo obbligo delle amministrazioni ad inserire nel portale le disponibilità, ma poi nel poter operare una discrezionalità nell'assunzione vera e propria.


CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI

Per quanto concerne i controlli sugli adempimenti da parte delle amministrazioni demandati ai prefetti, si rileva come non sia prevista alcuna sanzione, provvedimento o potere sostitutivo in caso di inadempienza. Il rischio è che la vigilanza dei prefetti si concretizzi a pochi controlli a campione da parte dei più volenterosi e, probabilmente, alla sola verifica del rispetto dei tempi previsti dallo scadenzario.
Tutta l’operazione rischia di essere inefficace ed inficiata dal rischio elevatissimo di inadempimenti incontrollabili da parte delle amministrazioni. Non è dato sapere, infatti, quali possano essere gli “atti di competenza” e come materialmente la vigilanza possa essere svolta.


DISTANZA DI RICOLLOCAZIONE

Non vi è alcun riferimento al limite di distanza della ricollocazione ENTRO i 50 km, ma si parla di ricollocazione, anche d'ufficio, entro l'ambito regionale. Al fine di evitare interpretazioni a danno dei lavoratori, si ritiene utile ribadire il limite di 50Km e comunque il riferimento all'art. 4 del DL 90/2014 come convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.


SALARIO ACCESSORIO

La norma non tutela come avrebbe dovuto fare in linea con l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014, il mantenimento delle quote di salario accessorio e anzi introduce un meccanismo che porterà a disparità di trattamento in funzione della regione di appartenenza.
L'art. 10, comma 2, del decreto risulta fuorviante in quanto nessun trasferimento, purtroppo, ci sarà alla luce della Legge 190/2014 che, come noto, sottrae alle province a regime circa 5 miliardi, il che rende impossibile assegnare agli enti destinatari del personale le risorse necessarie per garantire ai dipendenti la conservazione del salario accessorio.
In alcune regioni, ad esempio la Lombardia, i lavoratori trasferirti manterranno la loro quota di salario accessorio, in altre questo non succederà.
Chiediamo che la norma venga riscritta nello spirito della Legge 56/2014 secondo la quale il personale dovrebbe essere trasferito per mobilità insieme con le funzioni provinciali verso gli enti di destinazione, per continuare a svolgere presso quegli enti le stesse funzioni che svolgeva presso le province, mantenendo quindi per intero il proprio salario accessorio in godimento.


Legge 104/92

Si evidenzia come non sia riportato nella bozza il consenso ad essere inserito nelle liste di mobilità del lavoratore che usufruisce della legge 104, previsto invece nei decreti precedenti, violando di fatto un diritto sancito per legge. Peraltro non si comprende l’ordine di priorità attribuito ai diversi casi previsti dalla legge 104/92.

 

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