Nicolosi. Sei vigili urbani aderiscono all'USB e chiedono l'applicazione integrale del contratto nazionale

 

Al comune di Nicolosi, rinomato comune pedemontano di Catania, l’USB ha innalzato la sua bandiera, attraverso l’adesione di ben sei vigili urbani: Salvatore Angelico, Alfio Cavallaro, Nunzio Ciravolo, Antonino Pasqualino, Orazio Raciti e Alfio Sgarlato. Adesione – seguita dal compagno Sergio Giambertone, componente del Consiglio nazionale USB P.I. – che ha dato vita ad una richiesta, inoltrata al Sindaco del Comune di Nicolosi, al Segretario Comunale, all’Assessore alla P.M., al Dirigente Area II e al Dirigente Area V, che ha come oggetto “l’applicabilità dell’art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 per attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali congiuntamente all’art. 22, comma 5, medesimo Contratto”. Insomma, l’USB chiede all’ente comunale di adattare e applicare integralmente, finalmente, anche a Nicolosi il contratto nazionale del corpo della Polizia locale.
Ecco il documento-richiesta dell’USB P.I. : ” I predetti Agenti di Polizia Municipale sono lavoratori turnisti e svolgono la loro prestazione in turni articolati su 7 giornate della settimana. Per tale attività gli stessi lamentano di aver percepito solo I’indennità di turno festivo, prevista dall’art. 22, comma 5, CCNL 14.09.2000, Comparto Enti Locali, ma non il compenso per lavoro straordinario o equivalente riposo compensativo, previsto dal successivo art. 24, comma 2, CCNL di settore. Prima di entrare nel merito delle precitate norme contrattuali, si ritiene opportuno premettete quanto segue. Gli articoli 1 e 2 della legge 26011949 elencano i giorni che devono considerarsi festivi”. Il successivo art. 5, comma l prevede che: “Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della Liberazione (25 aprile), della, festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti Pubblici, c.d. i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori, da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola, a quella, corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge …”. I successivi commi 2 e 3, dello stesso art, 5, stabiliscono che: “Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività, ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”. L’art. 22 del CCNL per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000 contiene la regolamentazione delle turnazioni ed al suo comma 5 prevede che “al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa, interamente il disagio derivante dalla particolare situazione dell’orario di lavoro”, stabilendo la relativa quantificazione ed il relativo calcolo. Risulta evidente che l’indennità prevista dall’art. 22 ha proprio la finalità di compensare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, resa in orario di lavoro ordinario. Come già statuito da alcune pronunce del giudice di merito “… appare subito evidente che l’art. 22 disciplina il corrispettivo della prestazione ordinaria di lavoro. L’indennità di cui all’art. 22, in tutte le sue varianti, va infatti a compensare la modalità della prestazione resa in orario ordinario: nel nostro caso remunera sia il fatto che la turnazione impone orari di lavoro variabili nell’arco della giornata, sia il fatto che alcuni turni di lavoro sono svolti in giorni o fasce orarie valutati come più gravosi”. In altri termini, tale indennità di turno compete al lavoratore che sia tenuto ad osservare un turno ovvero un orario ruotante nell’arco di 24 ore secondo una articolazione predisposta dal datore di lavoro di settimana in settimana: “detta indennità compensa i1 disagio del lavoratore che non può avere ritmi abituali e fissi di lavoro e non può programmare la sua vita sulla base di un’alternanza, regolare di lavoro e riposo” (cfr. Corte di Appello di Milano, sentenze del 26.10.2006 e del 28.01.2014 e sentenza Tribunale di Pavia de12.2.2015). L’art. 24 del CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.09.2000 rubricato “Trattamento per attività, prestata, in giorno festivo – riposo compensativo” stabilisce, al secondo comma, che: “l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista, per il lavoro straordinario festivo”. La disposizione contrattuale prevede, in sostanza, che l’indennità in questione è volta a compensare il lavoro prestato in giornate nelle quali il lavoratore avrebbe diritto ex lege di astenersi dall’attività lavorativa ovvero in eccedenza rispetto alle ore settimanali esigibili (v. sentenza Tribunale di Pavia del 12.2.2015. Infatti, nella settimana in cui ricadono giorni festivi infrasettimanali, il personale turnista espleta ore di lavoro in più rispetto al restante personale che nella stessa settimana ha il diritto di non completare il normale orario di lavoro pari a 36 ore. Ricollegandoci con la premessa, si evidenzia, inoltre, che con sentenza 7 agosto 2015, n. L6592, la suprema Corte di Cassazione – sez. lavoro – ha ribadito che con la precitata legge 260/L949 si è statuito a favore dei lavoratori un vero e proprio “diritto soggettivo” di astenersi dal lavoro (Cass., Sez. Lav. n. 16634/2005) e che la norma in questione si applica indistintamente a tutti i lavoratori, pubblici e privati. Infatti, I’art. 5 della L. 260/1949, afferma che al lavoratore che presta I’attività lavorativa nella giornata festiva infrasettimanale, spetta: – la normale retribuzione comprensiva di ogni elemento accessorio (nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l’indennità di turno rientri tra tali elementi); – inoltre, una ulteriore retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo (rientra a pieno titolo la fattispecie prevista dall’art. 24 del CCNL). È necessario focalizzare il fatto che la materia dell’attività lavorativa prestata in giorni di ricorrenze festive” civili o religiose (ovvero, per usare i termini del contratto, in giorni di “festività infrasettimanale”) è regolata, prima di tutto, dall’art. 5 della Legge 27 maggio 1949 n 260 e questa norma riconosce, a favore dei lavoratori che (loro malgrado) non possono astenersi dal lavorare in questi giorni, un vero e proprio diritto soggettivo di essere retribuiti con un compenso ulteriore a quello normalmente stabilito, essendo tale compenso ulteriore commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate con l’aggiunta della maggiorazione per il lavoro festivo. Alla luce delle superiori argomentazioni fondate, peraltro, da pronunce giurisdizionali favorevoli, si chiede per i precitati iscritti sigg.ri Salvatore Angelico, Alfio Cavallaro, Nunzio Ciravolo, Antonino Pasqualino, Orazio Raciti e Alfio Sgarlato, Agenti del corpo di polizia Municipale, I’applicazione nei loro confronti dell’art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000. a decorrere dagli ultimi 5 anni, facendo presente che gli interessati non sono disposti a rinunciare al pagamento del compenso per lavoro straordinario, e non accettano il solo recupero delle ore lavorate mediante riposo compensativo, conteggiando tutte le prestazioni rese “.